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Tassazione Canone Affitto non percepito

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    Tassazione Canone Affitto non percepito

    By Studio Angeleri | News Fiscali | 0 comment | 22 Marzo, 2021 | 1

    Riportiamo un faq dell’Agenzia delle Entrate, sempre di attualità.

    La regola generale comune sia alle locazioni abitative che commerciali è che ai fini reddituali  non rileva il canone effettivamente percepito dal locatore, bensì l’ammontare di esso contrattualmente previsto per il periodo di imposta di riferimento.

    Nel marzo 2020 il Sig. Rossi ha stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo. Da settembre dello stesso anno Il Sig. Rossi non percepisce le mensilità sottoscritte nel contrato di affitto. Tali canoni sono comunque soggetti a tassazione?

    Per effetto dell’art. 26, TUIR, come modificato dal D.L. n. 34/2019, il locatore può non versare imposte sui canoni di locazione non percepiti, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Questa possibilità è riconosciuta ai contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020. Le mensilità non versate non vengono tassate dall’intimazione di sfratto o dall’ingiunzione; a condizione che tali atti, vengano proposti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020. In altre parole, il locatore non dovrà più attendere la conclusione della procedura di sfratto per morosità (come accadeva nella disciplina previgente).

    Per le locazioni ad uso abitativo:
    • i canoni di locazione non percepiti non concorrono a formare il reddito, qualora sia provata l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento (senza dover attendere l’effettiva cessazione del contratto);
    • è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato alle somme nel frattempo non riscosse.
    Invece, le locazioni ad uso commerciale (come le locazioni ad uso abitativo i cui contratti siano stati stipulati prima del 1° gennaio 2020) sono soggette alla normale disciplina secondo cui:
    • i canoni di locazione non percepiti devono essere sempre e comunque dichiarati, a meno che non si dimostra che il contratto di locazione sia cessato;
    • le imposte versate per i canoni non percepiti non possono essere recuperate sotto forma di credito d’imposta.

    In precedenza, i canoni non percepiti per locazioni di immobili ad uso abitativo, potevano essere considerati detassati solo dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Con il decreto crescita, dunque, si accorciano i termini a partire dai quali è possibile non considerare legittimamente i canoni di locazione non percepiti ai fini della formazione del reddito da dichiarare.

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