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Artigiani e Commercianti 2021

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    Artigiani e Commercianti 2021

    By Studio Angeleri | News Fiscali | 0 comment | 22 Marzo, 2021 | 0

    L’INPS, con Circolare 9 febbraio 2021, n. 17, ha comunicato :

    • le aliquote contributive;
    • i minimali;
    • i massimali;
      applicabili per il 2021 agli artigiani ed esercenti attività commerciali (gestione IVS).

    Come precisato anche dall’INPS nella circolare in oggetto, l’art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011, ha previsto, a partire dal 2012, un incremento delle aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni IVS, fino al raggiungimento del 24% per tutti i soggetti
    iscritti a tale gestione. Le aliquote contributive per il 2021 sono le medesime previste dal 2018, ossia:

    • 24,00% per gli artigiani;
    • 24,09% per i commercianti (tenuto conto dell’ulteriore 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale).

    Per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, la predetta aliquota continua ad incrementarsi di 0,45%, fino al raggiungimento del 24%; per il 2021 le aliquote sono pari al:

    • 22,35%, per gli artigiani;
    • 22,44%, per i commercianti.

    Anche per il 2021, continuano ad applicarsi: 1) le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli iscritti all’IVS con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.

     

    Base imponibile
    Ai sensi della Legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: 1) è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); 2) è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. I contributi dovuti per il 2021 sono quindi calcolati sulla totalità dei redditi percepiti nel 2021 e dichiarati ai fini IRPEF nel 2022.

     

    Contribuzione 2021: reddito imponibile minimo
    Come ha precisato l’INPS nella Circolare in esame, l’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020 – dicembre 2020 è del -0,3%. Di conseguenza, per il 2021, il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo annuo IVS dovuto è pari a € 15.953,00.

     

    Contribuzione 2021: reddito imponibile massimo
    Per l’anno 2021 il massimale di reddito imponibile annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 78.965,00. Infatti, il reddito imponibile massimo sul quale calcolare i contributi dovuti è pari al tetto della retribuzione annua pensionabile per i lavoratori dipendenti, che per l’anno 2021 ammonta a € 47.379,00, aumentato di un importo pari ai 2/3: [47.379,00 + (47.379,00 x 2/3)] = € 78.571,67 (arrotondato a € 78.965,00).

     

    Versamenti sul reddito minimale
    Relativamente ai primi quattro versamenti, il contributo minimo annuo da versare per il periodo d’imposta 2020 calcolato applicando le aliquote sopra previste è pari a:

    • artigiani 24,00% di € 15.953,00 = € 3.828,72;
    • commercianti 24,09% di € 15.953,00 = € 3.843,08.
      Per i collaboratori artigiani e commercianti di età inferiore ai 21 anni (aliquota ridotta), il contributo è pari, rispettivamente a € 3.565,50 e € 3.579,85.

    I versamenti, corrisposti in quattro rate, hanno le seguenti scadenze: 17 maggio 2021; 20 agosto 2021; 16 novembre 2021; 16 febbraio 2022.

     

    Versamenti sul reddito eccedente il minimale
    Qualora il reddito d’impresa realizzato nel 2020 sia superiore al minimale previsto per il periodo d’imposta 2021 (€ 15.953,00), il contribuente per la quota eccedente (nel limite del massimale pari a € 78.965,00 o 103.055,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva) è tenuto al versamento in acconto di un ulteriore contributo da ripartire in due rate di pari importo, che vanno versate mediante Mod. F24, entro: 1) il 30 giugno 2021 oppure 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%; 2)  30 novembre 2021.

     

    Versamento a saldo
    Nel caso in cui, infine, il totale dei contributi versati in acconto, calcolati sui redditi percepiti nel 2020, risulti inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa conseguiti nel 2021, il contribuente è tenuto a versare un ulteriore contributo a saldo. Tale contributo deve essere versato entro i termini di pagamento dell’IRPEF che sono fissati al 30 giugno dell’anno successivo a quello cui la contribuzione si riferisce. Il saldo contributivo relativo all’anno 2021 deve essere versato dall’artigiano o dal commerciante entroil 30 giugno 2022 o 30 luglio 2022 con maggiorazione dello 0,40%.

     

    Soggetti aderenti al regime contributivo agevolato
    L’INPS fornisce, inoltre, alcune precisazioni in merito alle modalità e ai termini di accesso al regime agevolato contributivo che, si ricorda, consiste nella riduzione contributiva del 35% ed ha natura facoltativa. Si possono distinguere tre ipotesi:

    • soggetti già in attività nel 2020 e che usufruiscono già del regime agevolato;
    • soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2020 e che intendono adottare il regime in esame nel 2021;
    • soggetti che iniziano l’attività dal 1° gennaio 2021.

    Si ricorda che la Legge n. 145/2018 ha modificato alcuni requisiti per l’accesso al regime fiscale agevolato.

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