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Anticipazione cassa integrazione

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    Anticipazione cassa integrazione

    By Studio Angeleri | News Lavoro | 0 comment | 24 Aprile, 2020 | 0

    Durante l’emergenza Coronavirus, sono pervenute molte richieste di chiarimento in merito alla documentazione che il richiedente deve produrre alla Banca in caso di domanda di anticipazione del trattamento di cassa integrazione in deroga (CIGD). In particolare, i dubbi riguardano il modello SR41 contenuto nell’Allegato B3 della Convenzione nazionale. Di conseguenza, con Lettera Circolare n. 789 del 23 aprile 2020, l’ABI è intervenuta per chiarire che:

    − per la domanda di anticipazione della cassa integrazione in deroga non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello “SR 41”;
    − l’impegno del lavoratore di indicare l’IBAN per l’accredito della CIGD può essere contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro;
    − il datore richiedente la CIGD per i propri dipendenti deve inviare all’INPS il modello SR41 solo successivamente al provvedimento di autorizzazione emanato dallo stesso Istituto.

     

    Chi può richiedere l’anticipazione

    Al fine di richiedere l’anticipo CIG Covid è indispensabile che l’istanza di ricorso ai trattamenti di integrazione salariale presentata dal datore di lavoro abbia 2 requisiti:
    – richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS;
    – indicazione della richiesta di anticipazione già al momento della presentazione della domanda, che deve essere presentata entro 15 giorni dall’inizio di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Si tratta dunque di un termine di inoltro dell’istanza più breve rispetto a quello ordinario, stabilito entro la fine del mese successivo a quello di inizio dell’intervento. La domanda di anticipazione può dunque riguardare i seguenti trattamenti di integrazione salariale:
    • · CIGO, cassa integrazione ordinaria;
    • · CIGD, cassa integrazione in deroga;
    • · ASO, Assegno Ordinario dei Fondi di Solidarietà.
    Con la Circolare n. 78 del 27 giugno 2020, l’INPS recepisce le disposizioni dettate dal Decreto Rilancio in materia di anticipazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD). Dopo aver richiamato che il Decreto Rilancio stabilisce che le aziende che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, in deroga o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di 14 settimane (9+5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di intervento anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, per un limite massimo di 18 settimane complessive, la Circolare fornisce le indicazioni operative in ordine alla previsione del comma 4 dell’art. 22-quater introdotto dal Decreto Rilancio nel Decreto Cura Italia, relativamente al pagamento diretto con anticipo del 40% da parte dell’INPS delle integrazioni salariali in deroga (CIGD), ordinarie (CIGO) e di assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali.
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